La Corte di Cassazione ribadisce l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale senza alcuna motivata urgenza
Con l’ordinanza n. 21517 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha ribadito l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, in violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica, e senza alcuna motivata urgenza.
La Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 18184 del 29.07.2013 e le sentenze della stessa Sezione Tributaria n. 27623 del 30.10.2018, n. 15843 del 23.7.2020, n. 23223 del 25.07.2022, ha sintetizzato il principio di diritto secondo cui:
“L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, – decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui, un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta, e rimane pertanto indifferente alle vicende che si sono compiute nelle fasi preliminari; pertanto la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti; in conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, ciò comporta la nullità insanabile dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato”.