La Corte di Cassazione nella sentenza n. 5268, del 10.3.2005, chiarisce che il cessionario (o committente) inadempiente all’obbligo di regolarizzazione dell’operazione non fatturata, seppure tenuto al pagamento dell’imposta, non acquista, per ciò solo, la qualifica di “debitore d’imposta” (in luogo del “vero” soggetto passivo, vale a dire il cedente/prestatore); pertanto si deduce il carattere impropriamente sanzionatorio del tributo versato, in aggiunta alle pene pecuniarie previste dal previgente art. 41 del DPR 633/1972.