La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12.8.2005 n. 124, nel chiarire che i cd. “SMS solidali” sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, conferma che l’irrilevanza ai fini dell’imposta, per carenza del presupposto oggettivo, prescinde dall’esistenza di una “formale” previsione normativa in tal senso.