Criteri di Tassazione – Posizione OCSE e UE

Secondo l’OCSE, il commercio elettronico assume rilevanza non come singola attività assoggettata a tassazione, ma, agli effetti dell’imposizione diretta e indiretta, alla stregua di un’impresa commerciale. L’UE ha, invece, sostenuto che l’attività di commercio elettronico configura una prestazione di servizi, territorialmente rilevante ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. e) della VI Direttiva CEE, essendo resa attraverso uno strumento elettronico e avendo come oggetto un contenuto per lo più informativo.

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