A seguito della soppressione dell’art. 3 co. 3 lett. c) del DPR 917/1986 i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo, nel rispetto dell’art. 3 co. 1 del TUIR, per il quale tutti i redditi prodotti da soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione, indipendentemente dalla residenza del soggetto erogante e dal luogo di percezione (worldwide taxation system). Qualora l’attività di lavoro dipendente prestato all’estero sia continuativa, il rapporto sia ad oggetto esclusivo e la permanenza all’estero sia inferiore ai 183 giorni, l’imposizione sarà operata secondo un sistema forfetario ed il reddito sarà determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.