Nella riformulazione della disciplina penale dei reati in materia di fatture ed altri documenti il D.Lgs. n. 74/2000 (artt. 1 lett a.) ha inteso a riferirsi soltanto alle operazioni non realmente effettuate, con esclusione quindi di quelle aventi qualificazione giuridica diversa (cd “inesistenza solo giuridica”). Con la sentenza indicata in premessa, il G.U.P. presso il Tribunale di Trento assolveva, assieme ad altri, C.L. e B.E. “perchè il fatto non costituisce reato” rispettivamente dal delitto di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere l’IVA) e da quello di cui l’art. 2 dello stesso decreto (utilizzazione delle predette fatture nella dichiarazione annuale dell’Iva).