Il Regime di Fiscal Unity è Compatibile con la Libertà di Stabilimento

Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2010 nel procedimento C-337/08 (X Holding BV vs Staatssecretaris van Financiën), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato il regime olandese di fiscal unity compatibile con la libertà di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato UE. La convenzione contro le doppie imposizioni del 5 giugno 2001 tra il Belgio e i Paesi Bassi (la “Convenzione”), all’art. 7, n. 1, dispone che “(g)li utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Se un’impresa esercita la propria attività secondo questa modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente entro i limiti in cui sono imputabili alla suddetta stabile organizzazione”. Qualora un soggetto passivo con sede nei Paesi Bassi percepisca redditi assoggettati ad imposta in Belgio ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, i Paesi Bassi, a norma dell’art. 23, n. 2, della stessa Convenzione, concede, per tali redditi, uno sgravio sulle imposte dovute, come previsto dalle disposizioni della normativa olandese volta ad evitare la doppia imposizione.

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