Lo Scambio di Informazioni Automatico nelle Fonti Internazionali e Sovranazionali

Lo scambio di informazioni automatico (o c.d. “routine exchange”) implica la sistematica e periodica trasmissione di informazioni riguardanti un dato contribuente, da parte dello Stato della fonte allo Stato di residenza del contribuente stesso. L’obbligo allo scambio di informazioni automatico deve trovare fondamento giuridico in una disposizione convenzionale bilaterale ad hoc. Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (“Modello OCSE”). La regola fondamentale concernente lo scambio di informazioni è inclusa nel primo periodo del paragrafo 1 secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno scambiare le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione ovvero delle legislazioni interne degli Stati Contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati.

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