Per ottenere gli effetti estintivi penali dello scudo fiscale-ter il rimpatrio e la regolarizzazione devono essere «capienti» rispetto all’oggetto del reato tributario contestato e non è sufficiente scendere al di sotto della soglia di punibilità. I contribuenti che hanno inteso o intendono ricorrere allo «scudo fiscale-ter» anche al fine di godere degli effetti estintivi dei reati tributari (o non tributari, ma estinguibili) si pongono il problema del calcolo e della determinazione dell’ammontare delle somme (o dei valori) che devono essere oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione; ed in particolare, se sia sufficiente che il «quantum» rimpatriato o regolarizzato provochi il mancato superamento della soglia quantitativa di punibilità dei reati stessi (ove prevista).