Autore: Piergiorgio Valente
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sent. 23 gennaio 2012, n. 87, interviene in tema di “residenza fiscale” integrando e specificando il già consolidato criterio del “centro degli interessi vitali” con la sottocategoria dell’“interesse economico prevalente”, ritenendo quest’ultimo il “vero” discrimen nella determinazione della residenza effettiva. Quest’ultima, qualora venga provata in base al criterio indicato dalla Commissione tributaria ligure, prevarrà sulla residenza anagrafica estera, eventualmente provata dal contribuente.