La presenza di redditi, prodotti in diversi Stati esteri, generati dall’attività di influencer pone tematiche in merito al corretto inquadramento giuridico e all’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le prestazioni rese dagli influencer si collocano in una zona grigia. Ne deriva che è discussa, a livello giurisprudenziale e di prassi, l’applicazione o meno dell’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE (i.e., redditi derivanti da un’attività artistica) a tali attività.
L’articolo evidenzia come non sia agevole identificare a priori quale sia la tassazione dei compensi percepiti da tali professionisti ma risulta essere necessario analizzare il caso concreto prima di poter procedere al corretto inquadramento della fattispecie.
Pubblicato sulla Rivista “Fiscalità & Commercio Internazionale” n. 7/2023
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