Un meccanismo transfrontaliero rileva ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando presenta uno o più elementi distintivi suscettibili di determinare una riduzione d’imposta. Per “riduzione d’imposta” che deve intendersi, secondo la circolare n. 2/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, quel vantaggio di natura fiscale “che ci si può attendere come logica conseguenza dei fatti e delle circostanze del caso, ponendo a confronto ipoteticamente gli effetti fiscali in presenza del meccanismo, compresi quelli derivanti dall’applicazione di norme agevolative, con gli effetti che si verificherebbero in sua assenza”. Vi rientrano, ad esempio, l’ottenimento di una riduzione di base imponibile o d’imposta rispetto a quelle determinabili in assenza del meccanismo, un rimedio contro la doppia imposizione, un rimborso d’imposta o l’incremento dello stesso.
Pubblicato su: Ipsoa – 11 febbraio 2021