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Residenza delle Persone Fisiche nell’Ordinamento Internazionale e Comunitario

Casi di doppia residenza (“dual residence”) delle persone fisiche possono verificarsi qualora due Stati, in conformità alla propria legislazione interna, ritengano contemporaneamente residente nel proprio territorio il medesimo contribuente. Al fine di dirimere tali ipotesi di conflitto, il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede apposite disposizioni che, “in primis”, consentono di definire la residenza di un individuo ai fini convenzionali; in secondo luogo, qualora ricorra un’ipotesi di doppia residenza, stabiliscono alcune regole (“tie-breaker rules”) per definire l’unica residenza della persona fisica.

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