Nel corso di Telefisco 2010, tenutosi in data 27.1.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in materia di compensazione dei crediti IVA, ed in particolare in relazione al visto di conformità delle dichiarazioni annuali IVA, fra i quali si segnalano i seguenti:
– il soggetto che appone il visto di conformità deve conservare copia della documentazione controllata;
– il certificatore deve illustrare fatti che, a seguito dei riscontri eseguiti, hanno generato il credito IVA, anche se non si tratta delle ipotesi indicate nella circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 57, che coprono le situazioni più significative (operazioni imponibili o fuori campo con diritto di detrazione, aliquota in vendita inferiore a quella di acquisto, effettuazione di investimenti);
– il massimale della polizza assicurativa, che i soggetti abilitati al rilascio del visto devono sottoscrivere, non deve essere inferiore a 1.032.913,80 euro e comunque deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, indipendentemente dal numero dei professionisti associati;
– nel caso in cui il credito IVA destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per tutti i contribuenti che non rientrano in questa condizione, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta, riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione.