Il professionista che rilascia il visto di conformità in relazione alla compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui, solo in presenza di specifiche condizioni, corre il rischio di restare coinvolto nella responsabilità penale del cliente per la fattispecie di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Posto che il rilascio del visto implica l’integrale verifica della corrispondenza tra i dati esposti nelle scritture contabili e la documentazione, occorre considerare che:
– il controllo di corrispondenza resta comunque un controllo formale, che non incide sulla veridicità o meno delle operazioni;
– la fattispecie in questione presenta natura di delitto doloso.
Ne consegue che il concorso del professionista è configurabile solo nel caso in cui il medesimo sia perfettamente a conoscenza del contenuto illegittimo dell’operazione e dolosamente si presti a fornire il proprio contributo tramite l’apposizione del visto. Il dolo, peraltro, potrebbe anche essere “eventuale”, quale mera accettazione del rischio di concorrere all’indebita compensazione.