L’incompatibilità del condono IVA della L. 289/2002 con il diritto comunitario (affermata, in primo luogo, dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 17.7.2008 causa C-132/06) comporta che il giudice nazionale debba disapplicare la relativa normativa. Pertanto, per coloro i quali avevano aderito alle sanatorie, fermi restando i termini di decadenza, è possibile sottoporre ad accertamento i periodi d’imposta condonati. Ciò ha riflesso anche in riferimento alla copertura penale che il condono prevedeva: infatti, salvo quanto si è in procinto di esporre, da Cass. n. 34871/2010 si potrebbe desumere l’affermazione secondo cui l’illegittimità del condono IVA farebbe venire meno la causa di non punibilità per i reati tributari. Tuttavia, Caraccioli evidenzia che ciò non è stato affermato espressamente dai giudici, che si sono limitati a richiamare la sentenza n. 3674/2010 sulla “rottamazione dei ruoli”, e che, tra l’altro, nel caso in oggetto, il contribuente non poteva comunque fruire del condono. In conclusione, l’incompatibilità del condono non potrebbe far venire meno anche le cause di estinzione del reato, siccome deve prevalere il principio di certezza del diritto enunciato dall’art. 25 della Costituzione.