Le condizioni per configurare una stabile organizzazione personale

Autori: Salvatore Mattia e Caterina Alagna

Con la sentenza n. 66/04/12 del 20 giugno 2012, la CTP di Como si è espressa sulle condizioni necessarie al fine di configurare la sussistenza di una stabile organizzazione personale nel territorio italiano. I giudici di primo grado hanno affermato che, al fine della qualificazione di un’entità o di un soggetto come stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera, l’Amministrazione finanziaria deve necessariamente dimostrare la disponibilità di una sede fissa di affari, la conclusione dei contratti in nome e per conto dell’impresa estera e l’abitualità dell’attività svolta sul territorio dello Stato italiano. Le eventuali presunzioni, utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per dimostrare la sussistenza dei suddetti elementi, devono presentare i requisiti della gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 c.c..

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