Autore: Piergiorgio Valente
Ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche, nei casi di dual residence si fa quasi universalmente riferimento al criterio della “sede di direzione effettiva”, codificato nell’art. 4, par. 3, del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell’OCSE. Nella maggior parte dei Paesi dell’Europa continentale, nonché negli ordinamenti di common law, la “sede di direzione effettiva” normalmente coincide con il luogo in cui il central management and control di una società può essere individuato.