Autori: Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (C.T.R.) interviene in materia di finanziamenti infragruppo stabilendo, innanzitutto, che i finanziamenti da società controllata a società controllante (c.d “ascendenti”) rientrano nell’ambito dell’art. 88, comma 4 del Tuir; pertanto non sono da considerarsi sopravvenienze attive. Inoltre, la presenza di valide ragioni economiche, secondo la C.T.R., prevale sull’eventuale mancanza di requisiti formali nelle operazioni effettuate.