Autori: Piergiorgio Valente, Raffaele Rizzardi e Salvatore Matti
La disciplina in materia di prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, del Tuir deve ritenersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. E’ quanto prevede l’art. 1, comma 281 delle ‘‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. Legge di Stabilità 2014)’’.