Nell’ambito della disciplina sul transfer pricing, in caso una transazione intercompany sia oggetto di approfondimento investigativo da parte dell’Amministrazione finanziaria, affinché l’eventuale rilievo formulato nell’avviso di accertamento possa considerarsi fondato è necessario che la transazione comparativa sia specificamente illustrata, così da poterne evidenziare l’idoneità al confronto. Obiettivo del presente lavoro è svolgere alcune riflessioni sull’attività di acquisizione dei dati relativi ai comparables in relazione alla normativa italiana in tema di privacy. All’art. 110, co. 7, del Tuir viene previsto che:
– ove intercorra una transazione, oggetto di valutazione ai fini del reddito d’impresa, tra un soggetto residente «impresa» ed una «società non residente» nel territorio dello Stato; e
– tra quest’ultima e l’impresa residente esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto, ovvero entrambi sono oggetto di controllo da parte di un terzo soggetto, i componenti di reddito «(…) sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 dell’art. 110, se ne deriva un aumento del reddito (…)».