Autore: Piergiorgio Valente e Ivo Caraccioli
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della Convenzione arbitrale n. 90/436/CEE, l’Italia considera “sanzioni gravi” quelle “previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale”. Pertanto, è sanzione grave qualsiasi penalità prevista per gli atti illeciti, come qualificati dalla normativa interna, che costituiscono lesione degli interessi tributari. Non viene effettuata alcuna distinzione fra illeciti amministrativi e illeciti penali, sebbene questi ultimi possano ritenersi più gravi dei primi.