L’istituto del trust è riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano a seguito della ratifica da parte dell’Italia – con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992 – della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. A seguito della sottoscrizione e della ratifica della suindicata Convenzione, lo Stato italiano si è impegnato a riconoscere gli effetti dei trust costituiti in virtù delle leggi di altri Paesi, mancando in Italia un’espressa disciplina giuridica del trust.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona (c.d. costituente o settlor), mediante atto tra vivi o mortis causa, qualora taluni beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Pubblicato su: Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 7/2021 – 7 luglio 2021