Quattro recenti ordinanze della Corte di Cassazione (le nn. 5601, 5602, 5609 e 5615 del 2 marzo 2021) recepiscono il principio della illegittimità della normativa nazionale (art. 8 comma 35 della L. 67/1988 e art. 30 del DLgs. 276/2003) che prevede l’estraneità dal campo IVA dei distacchi del personale a fronte dei quali sia previsto il semplice rimborso del costo; tale principio è contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia europea C-94/19, che aveva peraltro rimandato al giudice nazionale la verifica della sussistenza di alcuni elementi.
Pubblicato su: Eutekne – 24 marzo 2021