La responsabilità penale dei membri che compongono il collegio sindacale delle società rappresenta una tematica la cui interpretazione impegna tanto la giurisprudenza quanto la dottrina.
I soggetti che compongono il collegio sindacale risultano titolari di una posizione di garanzia, rispetto all’operato dagli amministratori, in ordine alla gestione societaria; specie, ove si esaminino in forma completa le norme che ne regolano il ruolo.
L’art. 40 c.p., cui è demandata la disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, prescrive che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Pubblicato su: Eutekne – 15 maggio 2020