Con la circolare n. 4/E del 21 marzo 2019 l’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Grandi Contribuenti – ha fornito chiarimenti con riferimento a due differenti fattispecie in materia di accertamento.
Il primo caso riguarda il tema relativo alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’80% previsto dal comma 1 dell’art. 84 del T.U.I.R.
In particolare, ci si riferisce all’ipotesi in cui, in sede di dichiarazione, il contribuente non abbia compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’80% del reddito imponibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del T.U.I.R., ma solo una parte di esse, in modo da usufruire di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, in detrazione dell’imposta dovuta.
Il secondo caso, oggetto della presente trattazione, si riferisce invece alla possibilità di ricalcolare l’ammontare del credito per le imposte pagate all’estero secondo quanto previsto dall’art. 165 del T.U.I.R., ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento.
Pubblicato su: il fisco 17/2019