Nuova Disciplina dell’Exit Tax: Estensione dell’Ambito Applicativo e Richiamo al Valore di Mercato

In attuazione di quanto previsto dalla Direttiva ATAD I (Direttiva UE 2016/1164), come modificata dalla Direttiva ATAD II (Direttiva UE 2017/952), l’art. 2 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (di seguito, il “Decreto”) ha apportato significative novità alla disciplina domestica in materia di exit tax.
Nello specifico, l’attuazione della disposizione di cui all’art. 5 della Direttiva ATAD I rubricato “imposizione in uscita” ha determinato la sostituzione dell’art. 166 del T.U.I.R. il quale si occupa del trasferimento all’estero della residenza dei contribuenti che sono imprese commerciali.
Si ricorda che la disciplina della c.d. exit tax, contenuta nella precedente formulazione della norma di cui all’art. 166 T.U.I.R., disponeva che il trasferimento all’estero della residenza, per i soggetti che esercitano imprese commerciali, qualora determini perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Pubblicato su: il fisco 4/2019

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