Transfer Pricing: Quando la Documentazione si Considera “Idonea”

La documentazione predisposta ai fini del transfer pricing deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o dei soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria. La documentazione è idonea anche quando contenga omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo.

Pubblicato su: Ipsoa – 16 maggio 2018

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