Con la sentenza n. 357 del 2010 la Commissione tributaria provinciale di Milano interviene sul tema dei rapporti tra le imprese nazionali e quelle residenti o localizzate nei paradisi fiscali, affermando il principio secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’«effettivo interesse economico» e dalla «concreta esecuzione» delle operazioni poste in essere con imprese residenti in Paesi «black list», la prova fornita dal contribuente può essere ritenuta valida se il fornitore estero è l’unico soggetto da cui è possibile acquistare il prodotto oggetto della transazione ovvero se, a parità di condizioni, sia sul mercato interno che internazionale non vi siano alternative migliori, e se viene esibita idonea documentazione relativa all’effettuazione dell’operazione.