Autore: Salvatore Mattia e Claudio Melillo
L’assenza di una chiara disposizione normativa di collegamento rappresenta una criticità oggettiva che rende, di fatto, la disciplina del transfer pricing inapplicabile, a determinate condizioni, ai comparti Irap e Iva. In particolare, la mancata previsione di un coordinamento tra i vari settori impositivi deriva da una svista che, nel caso dell’Irap, ha portato all’abrogazione dell’unica norma (art. 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997) di collegamento con il comparto Ires e, per quanto attiene all’Iva, non ha consentito di colmare una lacuna strutturale, se non con riferimento ai casi in cui le transazioni infragruppo abbiano ad oggetto operazioni imponibili o esenti che coinvolgono soggetti con un pro-rata di detraibilità Iva limitato.