Autore: Piergiorgio Valente e Caterina Alagna
La sussistenza della presunzione di “evasione o frode fiscale” non può basarsi su principi di carattere generale. Le autorità fiscali nazionali devono accertare che le operazioni poste in essere dalle società coinvolte non abbiano l’obiettivo dell’evasione e della frode fiscale, procedendo ad un’analisi cd. case by case. È quanto emerge dalla sentenza del 10 novembre 2011 della Corte di Giustizia delle Comunità europee (C-126/10).