Autore: Piergiorgio Valente e Salvatore Mattia
Il “Decreto Monti” è intervenuto sulla tassazione degli strumenti finanziari sotto un duplice profilo: da una parte, viene introdotta un’imposta di bollo proporzionale; dall’altra, è ampliata la base imponibile su cui calcolare l’imposta, così da includervi i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito. Saranno sottoposte alle nuove percentuali di tassazione anche le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti a obbligo di deposito. Esclusi dal provvedimento, invece, i fondi pensione e sanitari. L’art. 19, commi da 4 a 10, del Decreto Monti (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214) introduce un’imposta straordinaria sulle attività emerse con il cd. “scudo fiscale” (artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 e art. 13-bis del D.L. n. 78/2009), con modalità applicative che saranno determinate da apposito decreto di attuazione. Alcune novità sono state, inoltre, previste, in sede di conversione in legge del decreto in parola. In particolare, secondo il comma 13 e seguenti dell’art. 19, a decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie e sugli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.