Autori: Salvatore Mattia e Caterina Alagna
Con la circolare n. 21 del 5 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di gestione delle procedure di composizione amichevole delle controversie fiscali fra Stati, come disciplinate dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia e ispirate alla disposizione contenuta nell’art. 25 del Modello OCSE. L’art. 25 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede in particolare che, se una “persona” ritiene che si sia realizzata – o possa realizzarsi – nei suoi confronti un’imposizione non conforme alla Convenzione, essa può presentare il caso all’autorità competente del proprio Stato di residenza (o dello Stato di cui possiede la nazionalità, per effetto del principio di non discriminazione, art. 24 della Convenzione). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in esame, nell’ambito oggettivo del citato art. 25 rientrano tutte le fattispecie generatrici di doppia imposizione giuridica o economica che riguardano sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche cui si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni.