Autore: Maurizio Meoli
Il delitto di cui all’art. 2638 comma 1 c.c. potrebbe consumarsi anche in sede di ispezione presso la società da parte di rappresentanti dell’autorità. La fattispecie di false informazioni all’autorità di vigilanza (art. 2638 comma 1 c.c.) si perfeziona nel momento in cui le comunicazioni vengono portate a conoscenza – o siano comunque conoscibili, per effetto della loro divulgazione – dell’autorità destinataria delle stesse. A stabilirlo è il Tribunale di Milano, sentenza 25 febbraio 2013 n. 1934.