Autore: Maurizio Meoli
L’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, richiede l’esistenza della fattispecie societaria in tutti i suoi elementi e, in particolare, il superamento delle prescritte soglie di punibilità. A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 13 settembre 2012 n. 35244.