Dal punto di vista sanzionatorio-amministrativo, nel caso di contestazione di operazioni per abuso di diritto, la sola sanzione applicabile è costituita dal disconoscimento degli effetti fiscali. Non sono da escludere, peraltro, denunzie penali, anche in ragione della censurabile prassi di presentare denunzie, nelle situazioni dubbie, a soli fini cautelativi.