La circolare 29.1.2008 n. 1 della Guardia di Finanza precisa, tra l’altro, che il concetto di “fittizietà”, di cui agli artt. 3 e 4 del DLgs. 74/2000 deve intendersi:
– non solo con riguardo alle operazioni non effettuate in tutto o in parte [ex art. 1 lett. a) del DLgs. 74/2000];
– ma anche relativamente alle operazioni realmente effettuate, ma indeducibili (per ragioni di inerenza, competenza, documentazione ed altro).
A supporto di tale soluzione si adducono i seguenti argomenti:
– la definizione restrittiva dell’art. 1 lett. a) del DLgs. 74/2000 varrebbe esclusivamente per i reati in materia di fatture false (artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000);
– l’art. 7 del DLgs. 74/2000, riconoscendo un’esimente nel solo caso di violazione della regola di competenza, quale conseguenza di una continuità di comportamenti, dimostrerebbe implicitamente la rilevanza penale dei costi dedotti in violazione della competenza.
In senso contrario, peraltro, è possibile osservare che:
– non è consentito attribuire alla medesima espressione (“fittizietà”), nel contesto del medesimo impianto legislativo (DLgs. 74/2000), due differenti significati;
– l’argomento tratto dall’art. 7 del DLgs. 74/2000 dovrebbe valere, al massimo, per la competenza, con esclusione delle ulteriori ipotesi di indeducibilità.