La regolarizzazione di beni immobili collocati in Paesi “collaborativi” (elencati in allegato alla circ. Agenzia Entrate 10.10.2009 n. 43) è possibile nei seguenti casi:
– se per il relativo acquisto è stata violata la normativa sul trasporto al seguito (ad esempio, tramite l’omessa presentazione della dichiarazione doganale) e con quei soldi si è poi proceduto all’acquisto del bene;
– se l’immobile è tenuto a disposizione in un Paese che lo assoggetta a tassazione (ad esempio, la Spagna);
– se il possessore dell’immobile ha posto in essere comportamenti che producono un reddito imponibile in Italia (in particolare, vendita o affitto dell’immobile);
– se si è violata la normativa sul monitoraggio fiscale, pur avendo assoggettato a tassazione in Italia i redditi dell’immobile (ovvero quando non si compila il modulo RW, ma si dichiara il canone percepito della locazione nel quadro RL di UNICO).