Lo Scudo Fiscale e i Reati dei Transfrontalieri

Ai sensi dell’art. 1 co. 7 del DL 194/2009, “il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all’anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni”. In relazione a tale norma, l’Autore ipotizza il caso di un dipendente (od equiparato) che intenda sanare la violazione del monitoraggio fiscale commessa in relazione alla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008. Questo soggetto può presentare la dichiarazione stessa fino al 30.4.2010 al fine di sanare la predetta violazione. Ne consegue che, fino a tale data, il reato di omessa dichiarazione ai fini delle sole imposte sui redditi di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 (e non ai fini IVA) non si consuma. Non è chiaro, peraltro, chi si intenda con la nozione di soggetto “equiparato ai dipendenti”. In particolare, non è chiaro se, sulla base di tale dizione, la norma sia suscettibile di applicazione anche ai professionisti titolari di partita IVA che siano pagati con parcelle dallo studio di appartenenza.