Lo Scambio di Informazioni su Richiesta Secondo l’Ocse

Con lo scambio di informazioni su richiesta – previsto e disciplinato a livello internazionale – uno Stato contraente richiede all’altro (c.d. “Stato richiesto”) informazioni fiscali specifiche relative a un dato contribuente, purché prevedibilmente rilevanti per l’applicazione della legge interna dello Stato richiedente. Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale disciplina, con riferimento alle fonti internazionali, nell’art. 26 del Modello di Convenzione dell’Ocse (“Modello Ocse”). Il primo periodo del paragrafo 1 prevede in particolare che le autorità competenti degli Stati contraenti scambieranno le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni convenzionali e di quelle interne relative ad ogni imposta applicata in ciascuno degli ordinamenti coinvolti.

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