L’art. 110 co. 11 del TUIR prevede che il regime di indeducibilità dei costi riservato alle operazioni con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata non si applichi nel momento in cui le imprese residenti forniscono la prova:
– che le imprese estere svolgono un’attività commerciale effettiva;
– che la transazione risponde ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto regolare esecuzione.