Sulla base del nuovo orientamento contenuto nella ris. 28.12.2007 n. 392, le imprese, soprattutto quelle in fase di start-up, se ricorrono al leasing e non possiedono i requisiti per richiedere il rimborso in base ad uno degli altri presupposti previsti dall’art. 30 co. 3 del DPR 633/1972 (es. differenza tra l’aliquota media sulle vendite e sugli acquisti; prevalenza di operazioni non imponibili), potranno avvalersi della possibilità concessa dal co. 4 del citato art. 30; in questo caso, però, il rimborso, d’importo pari al minore credito IVA del triennio, implica il differimento nel tempo della restituzione dell’imposta, con il conseguente aggravio finanziario per l’impresa creditrice.