Con la risoluzione 7.2.2008 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– gli sconti concessi dal fornitore ai propri clienti rappresentano una riduzione del prezzo di vendita dei beni e, di conseguenza, danno luogo alla procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta di cui all’art. 26 del DPR 633/1972;
– le somme che il fornitore eroga ai propri clienti per i servizi promozionali da questi prestati rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi, soggetta a IVA ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972;
– i “servizi di centrale”, resi da centrali o gruppi di acquisto alle imprese produttrici o distributrici, consistenti nello svolgimento di attività di marketing, organizzativa o amministrativa, vanno assoggettati ad imposta in quanto prestazioni di servizi rese a titolo oneroso.