Fino al 2005, la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto inapplicabile alla materia fiscale l’articolo 1344 del Codice civile (<contratto in frode alla legge>), ritenendo quindi che gli effetti civilistici dei negozi fossero esterni al giudizio tributario. Solo la validità fiscale degli stessi veniva messa in discussione nell’ipotesi di applicabilità degli articoli 37 e 37-bis del Dpr. n.600/73, per lasciando sussistere l’efficacia dei negozi. Poi è arrivato il cambio di rotta.