A fronte dell’inesistenza di una specifica disciplina in tema di trasferimento del beneficio del plafond nel caso di cessione d’azienda, l’Agenzia delle entrate è tenuta all’applicazione della disciplina generale, e quindi a considerare trasferibile il diritto all’utilizzo del plafond insieme agli altri rapporti. Non è possibile, invece, applicare in via analogica la specifica disciplina prevista dall’art. 8, co. 4, del DPR 633/1972 per l’ipotesi di affitto d’azienda, che subordina il trasferimento del plafond alla sussistenza di tre requisiti: a) che nell’atto di conferimento sia espressamente previsto il trasferimento a favore del soggetto IVA conferitario; b) che del trasferimento sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 30 giorni all’ufficio IVA competente; c) che si realizzi il trapasso di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.