La Norma Attuativa Va Oltre la Finanziaria

Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni, i titolari di partita IVA, entro il 5° giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il 3° giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio-assenso. La bozza del provvedimento attuativo sulla comunicazione preventiva fornisce interpretazioni discutibili in ordine al limite di 10.000 euro ed al possibile superamento del silenzio-assenso. Si afferma, infatti, che: a) il limite in questione deve essere riferito non a ciascuna operazione, ma al complesso delle operazione effettuate nell’ambito dell’anno solare; b) la comunicazione del diniego oltre il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione effettuata dal contribuente impedisce operazioni di compensazione non ancora operate entro il 5° giorno successivo alla ricezione del diniego. Sul punto è stato rilevato anche come, trattandosi di affermazioni in contrasto con la disposizione normativa di riferimento, dovrebbero essere, ai fini penali (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), disapplicate dal magistrato.

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