La Corte europea, nella causa C-35/05 tra l’Amministrazione finanziaria italiana ed una ditta tedesca che chiedeva, ai sensi dell’ottava direttiva, il rimborso ai fini IVA (poichè aveva sostenuto costi con IVA italiana), ha affermato, nel caso di specie, che tali fatture avrebbero dovuto essere fuori campo, applicandosi il reverse charge transnazionale e pertanto l’IVA addebitata per errore non sarebbe né detraibile né rimborsabile. Appare emblematico, come evidenziato dall’avvocato generale della Corte di Giustizia, con riguardo alla fattispecie dell'”indebito arricchimento dello Stato”, che una fattura errata può essere corretta entro dodici mesi, la domanda di rimborso può essere presentata entro due anni, mentre l’eventuale contestazione del fisco può estendersi a fatti accaduti da cinque a dieci anni prima.