La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1315 del 22.1.2007, chiarisce che non sussistono le condizioni legittimanti l’emissione delle note di credito a seguito di variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta se, le operazioni imponibili oggetto delle note di credito sono diverse da quelle per cui erano state emesse le fatture. La variazione, altresì, deve conseguire al rilevamento di inesattezze o ad accordi o eventi sopravvenuti, e non invece da un complessivo e contestuale accordo preesistente.