L’Agenzia delle Entrate spiega, nella risoluzione n. 58/E del 5.5.2005, che un contratto di “consignment stock”, in cui le merci sono inviate a destinazione di un acquirente stabilito in un Paese terzo, vale a dire fuori del territorio UE, si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile; ne consegue che, il “plafond” si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore.